La raccolta di prove “fai da te”





raccolta di prove "fai da te"

La raccolta di prove è un processo delicato e fondamentale, che si pone alla base della verifica di una teoria. 

In questo articolo esploreremo i principali errori in cui può incappare un cittadino nel tentativo di acquisire delle prove da utilizzare in sede giudiziaria, senza avvalersi di professionisti qualificati.

Nell’ ordinamento italiano, la nozione di prova acquisita in modo illecito è trattata dall’art. 191 c.p.p., il quale dispone che non sono utilizzabili le prove acquisite violando la normativa vigente.


Tra i metodi illeciti più utilizzati dai cittadini vi sono:

  • la registrazione abusiva di una conversazione: è sempre perseguibile penalmente colui che registra una conversazione alla quale non è presente (art. 15 della Costituzione - art. 617 c.p. - art. 617 bis c.p. - art. 623 bis c.p. - Cass. pen. n. 3061/2010). Ugualmente illecita è la registrazione, realizzata presso la dimora privata del registrato, anche se l’attore è presente (art. 615 bis c.p.);
  • l’installazione di uno spyware ovvero un software per monitorare un dispositivo da remoto, può configurare i reati di: accesso abusivo a sistema informatico (615 ter c.p.), violazione della corrispondenza telematica (616 c.p.) e interferenze illecite nella vita privata (615 bis c.p.);
  • riprese video senza l’altrui consenso. La Cassazione ha dichiarato che si può usare una telecamera per riprendere altre persone quando:
    • la ripresa non avviene in luoghi di privata dimora del soggetto registrato;
    • il soggetto che riprende la scena deve essere “attore” della stessa: non può, di conseguenza, azionare la telecamera e andare via.

Se vi è il rispetto delle condizioni riportate, si possono riprendere scene di vita quotidiana all’ interno della propria abitazione, senza tuttavia divulgarle;

  • rivolgersi a sedicenti investigatori privati, privi di licenza prefettizia. É perseguibile penalmente chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, configurando il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).


In conclusione, raccogliere prove in modo illecito è una strategia assolutamente controproducente in quanto la prova non sarebbe ammessa in giudizio e l’attore si esporrebbe a gravi ripercussioni giudiziarie.


Un investigatore privato titolare di Licenza di Polizia, agisce con estrema professionalità e nel pieno rispetto della legge, acquisendo prove e informazioni totalmente riproducibili in sede giudiziaria. 


La professione dell’investigatore privato è molto complicata dal punto di vista operativo e richiede una profonda conoscenza delle norme e delle sentenze giudiziarie. 


Il cittadino che si improvvisa investigatore, rischia quindi di compromettersi irrimediabilmente.


L’istituto Investigativo ARGO IS mette a disposizione le proprie risorse e competenze, per la tutela degli interessi e dei diritti dei propri clienti.



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