Separazione o divorzio:
determinazione, variazione o annullamento dell’assegno di mantenimento/divorzile





Nell’ambito delle Indagini Private volte alla ricerca di informazioni richieste dal privato cittadino, l’Istituto Investigativo ARGO IS mette a disposizione le proprie risorse e competenze per indagini relative alla determina, variazione o annullamento dell’assegno di mantenimento.


La finalità delle Investigazioni Private concerne la raccolta di elementi utili e di prove utilizzabili in sede giudiziaria. L'indagine prende il via dalla creazione di un progetto investigativo sviluppato sulla base delle informazioni fornite dal cliente, al fine di poter garantire un intervento efficiente in termini di risultato e il migliore rapporto efficacia/prezzo.

La quantificazione dell’assegno di mantenimento oppure dell'assegno divorzile, spetta al giudice qualora riconosca che uno tra gli ex coniugi versi in una situazione economicamente svantaggiosa rispetto all’altro, questo al fine di garantire ad entrambi autosufficienza e indipendenza economica.


Secondo la legge il calcolo viene effettuato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato

L’importo dell’assegno di mantenimento può anche subire variazioni nel tempo per mezzo di una richiesta di revisione nel momento in cui vengano a modificarsi i presupposti patrimoniali dell'obbligato. Potrà esserci, a seconda dei casi, un aumento, una diminuzione o l’annullamento dell’importo stabilito. 

Anche in questo caso è particolarmente importante che l'investigatore privato dimostri in sede giudiziaria quale sia il reale patrimonio e il tenore di vita del coniuge

L’attività investigativa permette di documentare:

  • la condizione patrimoniale;
  • l’effettiva situazione lavorativa/reddituale (anche non dichiarata)
  • il tenore di vita;
  • l’accertamento di convivenze more uxorio oppure di un rapporto affettivo che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.

Tutte le attività svolte, i documenti, le testimonianze e le fotografie, saranno raccolte in una relazione investigativa utilizzabile in sede giudiziaria.


ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia" (Art. 143 c.c.). 

Essere in grado di provare la violazione dei doveri coniugali - tra cui anche l’infedeltà del coniuge - tramite prove certe quali quelle fornite da un investigatore privato può essere utile ad ottenere l’addebito della separazione in capo al soggetto d’indagine. 


La pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto al mantenimento e del diritto all’assistenza previdenziale. Può inoltre influire sulla quantificazione dell'assegno in fase di divorzio e dei diritti successori in capo al coniuge "colpevole". 


Sentenze Cassazione in tema di doveri coniugali:

Cass. civ. n. 19450/2007


In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell'accertamento dell'addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall'altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una «esimente oggettiva» può essere espressione di una sostanziale cessazione dell'affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all'art. 151, secondo comma, c.c.



Cass. civ. n. 5762/1997


(massima n. 1)
A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso.


(massima n. 2)
Nell'ipotesi in cui si sia verificata, durante la convivenza matrimoniale e prima della domanda di separazione, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, il giudice, per ritenerla ininfluente in relazione all'addebitabilità della separazione, deve accertare in modo rigoroso e puntuale il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.


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