VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA



Indagini per violazione del patto di non concorrenza


L’istituto investigativo ARGO IS mette a disposizione la sua professionalità e la sua esperienza, per la tutela del patrimonio aziendale, raccogliendo prove relative alla violazione del patto di non concorrenza da parte di ex dipendenti.


Art. 2125 codice civile - Patto di non concorrenza
“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo (1).
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata dal comma precedente”

Note
(1) Dal patto di non concorrenza scaturisce a carico del lavoratore l’obbligo di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore nel periodo successivo all’estinzione del rapporto. Il patto può essere incluso nel contratto di lavoro ovvero può essere concluso durante il rapporto di lavoro; può, inoltre, essere stipulato anche dopo la cessazione del rapporto, sempre che sia riconducibile al rapporto stesso.

La Ratio Legis, cioè l’obiettivo della norma , è quello di consentire al datore di lavoro di tutelarsi per il tempo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, nei confronti dell'ex dipendente che passi al servizio di un'altra impresa o che decida di aprire un’attività.
Potrebbe appunto accadere che un lavoratore dipendente , una volta interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda utilizzi e diffonda le nozioni, l’esperienza e le competenze acquisite a un’altra azienda concorrente.
Si differenzia dal divieto di concorrenza (art. 2105 Codice Civile) che è operativo, senza bisogno di alcuna pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Caratteristiche della norma:
Così come troviamo nell’art. 2125, è un accordo tra le parti, dove una di esse si obbliga a non svolgere attività, dirette o indirette, in concorrenza con l’altra parte per cui ha prestato o presta servizio. Viene anche impedito al soggetto di svolgere attività per gli stessi clienti o nello stesso mercato in cui opera l’altra parte.

Il patto dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • stipulato in forma scritta;
  • limiti dello svolgimento delle attività;
  • estensione territoriale: dovrà essere definita l’area geografica entro la quale non potrà essere svolta l’attività concorrente;
  • durata: per un massimo di 5 anni per dirigenti, imprese, soci e professionisti e un massimo di 3 per operai, quadri e impiegati;
  • penale: chiunque violi la norma, sarà tenuto a pagare una sanzione stabilita dalle parti e a risarcire qualsiasi altro danno causato al soggetto;
  • retribuzione: dovrà essere proporzionale al divieto accordato. Più ampio sarà l’obbligo maggiore sarà il corrispettivo.

Per poter dimostrare l’inadempimento del patto di non concorrenza è essenziale raccogliere prove valide da far valere in giudizio.

La nostra agenzia investigativa, documenta con prove riproducibili in giudizio, le attività lavorative dei soggetti in questione, verificandone l'eventuale slealtà e offrendo un servizio di assistenza completo.
ARGO IS è specializzata infatti nelle Investigazioni Aziendali a servizio di piccole, medie e grandi imprese.
Qualsiasi attività di indagine viene svolta con la massima professionalità, discrezione e riservatezza.


CONTATTACI

TAGS

Investigazioni private, investigatore privato, agenzia investigativa, istituto investigativo, pedinamento

indagini violazione patto di non concorrenza, investigazioni private violazione patto di non concorrenza, dipendente viola patto di non concorrenza investigatore, dirigente violazione patto di non concorrenza brescia investigazioni private.

Facebook

Personalizzare

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

Facebook

Il nostro sito Web ti consente di apprezzare o condividere i suoi contenuti sul social network Facebook. Attivandolo e utilizzandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/