Indagini private per l'affidamento 
e la tutela del minore





Nell’ambito delle Indagini Private volte alla ricerca di informazioni richieste dal privato cittadino, l’istituto investigativo ARGO IS mette a disposizione la sua professionalità, le proprie risorse e le proprie competenze, per la raccolta di prove da far valere nei casi di affidamento e tutela dei minori.


L’attività di indagine finalizzata alla raccolta di prove da far valere in sede giudiziaria, può occuparsi di due temi fondamentali.


Incapacità o inadeguatezza (totale o parziale) del genitore all’affido dei figli


È prassi ormai consolidata che la separazione anche di fatto di due genitori, comporti l’affidamento condiviso della prole.
È tuttavia possibile che il giudice, qualora ritenga che “l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore" (art. 155 bis c.c.), disponga tramite provvedimento motivato l’affido prevalente o esclusivo ad un solo genitore.
Spetta al giudice il compito delicato di valutare nel caso concreto, l’adeguatezza dei genitori all’affidamento.
Provare l'incapacità o l’inadeguatezza (totale o parziale) del genitore diventa di cruciale importanza.
L’attività dell’investigatore privato è finalizzata alla raccolta di prove, nel superiore interesse dei figli minori, relativamente a: condotte abusanti o violente, maltrattamenti, incuria e stile di vita incompatibile con la responsabilità genitoriale e che possa pregiudicare il normale sviluppo psico-fisico del minore (essere dediti ad attività illecite in sua presenza, fare uso di sostanze stupefacenti ovvero abuso di sostanze alcoliche che alterino pericolosamente i comportamenti nei confronti della prole, frequentazioni inadeguate, degrado personale ecc…).
Le prove raccolte saranno documentate ed inserite in una relazione investigativa utilizzabile in sede giudiziaria.


Reale stato patrimoniale e lavorativo del genitore, per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli


L’assegno di mantenimento dei figli consiste in un sostegno economico periodico, che l’ex coniuge è obbligato a versare, per ottemperare all’obbligo di assistenza materiale della prole.
Il giudice stabilisce a chi debba essere affidato il figlio minore, presso chi debba essere collocato principalmente, determinando i tempi e le modalità di visita presso l’altro, fissando altresì la misura dell’assegno di mantenimento del figlio per la cura, l’istruzione e l’alimentazione, tenendo conto delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle possibilità economiche di ciascun genitore.
Risulta pertanto di fondamentale importanza essere in grado di dimostrare le reali condizioni lavorative e patrimoniali del genitore, per agevolare la corretta quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

Capita spesso durante le indagini, di imbattersi in soggetti che si dichiarano indigenti ma che eludono gran parte dei propri redditi dimostrando un tenore di vita del tutto incompatibile con lo stato di indigenza dichiarato al giudice. In molti casi infatti, l'attività dell'investigatore privato si è dimostrata determinante per far emergere la verità, nell'interesse superiore dei figli minori. 

Recenti Sentenze di Cassazione in tema di affidamento e tutela dei figli


Cassazione civile sez. I 06/03/2019 n. 6535
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. L’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico.

Cassazione civile sez. I 12/09/2018 n. 22219
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.


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