Modifiche apportate dal Dlgs n. 105/2022 alla legge 104/92
Nell’ambito delle Indagini Aziendali, per le quali l’istituto investigativo AIRO detiene la licenza rilasciata dalla Prefettura di Brescia, una delle tipologie d’indagine che spesso viene richiesta è quella relativa all’abuso da parte dei lavoratori, dei permessi previsti dalla Legge 104/92.
RECENTI MODIFICHE NORMATIVE
Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 105/2022 a modifica della legge n. 104/1992, “legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Il provvedimento normativo viene adottato in recepimento della direttiva europea 2019/1158, concernente l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza a persone con disabilità.
Le principali modifiche apportate dal suddetto decreto sono le seguenti:
- introduzione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, che può essere fruito da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto;
- possibilità per due soggetti (es. coniugi) di assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese;
- fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione;
- i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da: 1) genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave; 2) lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104; 3) caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.